Coronavirus, Conte firma il decreto: le nuove misure restrittive

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che dispone nuove misure restrittive per l’emergenza coronavirus.

“Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. E’ quanto si legge nel Dpcm che dispone nuove misure restrittive.

Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”, si legge ancora nel testo.

La validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate viene uniformata al 3 aprile. “Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23/3/20 e sono efficaci fino al 3/4/20. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio 11/3/20 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20/3/20 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020″, si legge nel testo.

E’ di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. L’allegato al Dpcm precisa che continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

Articolo 1:

a) Sono sospese tutte le attività industriali e commerciali fino al 3 aprile
b) E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in Comune diverso da quello da cui si trovano, salvo per comprovate esigenze di lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di Salute.”
c) le attività produttive che sarebbero sospese comprese nell’allegato 1 possono comunque proseguire la propria attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
d) restano comunque consentite tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 , nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) previa comunicazione al Prefetto ove è ubicata l’azienda, ove sono indicate specificatamente le amministrazioni ed imprese beneficiare dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità , nonchè di servizi essenziali legge 12/06/90 n.146. Resta sospesa l’apertura al pubblico di musei, istituti e luoghi di cultura
f) è consentita la produzione, commercializzazione e trasporto di farmaci, dispositivi medici, tecnologia sanitaria, nonchè di di prodotti agricoli e alimentari
g) sono consentite le attività a ciclo produttivo continuo previa comunicazione al Prefetto, della cui interruzioni derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti
h) sono consentite le attività di industria aerospaziale e difesa, nonchè le attività di rilevanza strategica nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Articolo 2:
“Le disposizioni della presente DPCM producono effetto dal 23/03/2020 valide Fino al 03/04/2020

IL DECRETO DPCM 22 MARZO 2020

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