Il sindaco di Fano ha emesso un’ordinanza con la quale si fa divieto di usare ombrelli per la raccolta del getto di dolciumi nel corso delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Fano 2016, previste per i giorni 24-31 gennaio e 7 febbraio 2016 (nonché per eventuali date successive di recupero per eventi atmosferici avversi) e si fa divieto di usare bombolette spray durante tutte le manifestazioni pubbliche relative al Carnevale di Fano 2016.
Ecco il testo completo dell’ordinanza:
IL SINDACO DATO ATTO che nei giorni 24-31 gennaio e 7 febbraio p.v. è previsto lo svolgimento del CARNEVALE DI FANO edizione 2016;
RILEVATO che nel corso delle sfilate dei carri allegorici -evento di massimo richiamo di pubblico in ordine al carnevale cittadino- si procede tradizionalmente al “getto” indifferenziato di dolciumi sulla folla;
DATO ATTO che soventemente numerose persone fanno uso di ombrelli aperti impugnati in modo inverso tramite il puntale atti a raccogliere il getto dei dolciumi;
RILEVATO che, nel corso degli ultimi anni, per ragioni di sicurezza a salvaguardia dell’integrità fisica degli spettatori si è cercato di correggere tale abitudine all’uso improprio degli ombrelli tramite la realizzazione e l’uso di appositi contenitori di cartone di cui si sollecita l’uso esclusivo;
RITENUTO opportuno preservare l’incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio e scorretto degli ombrelli a salvaguardia della salute delle persone e specialmente dei bambini; tali ombrelli, infatti,vengono usati imprudentemente in un contesto di concitazione competitiva nella conquista dei dolciumi gettati dai carri e possono arrecare danni alle persone specialmente per contusioni al volto determinate dall’estremità delle bacchette (stecche);
RITENUTO pertanto di garantire al pubblico presente alle sfilate dei carri allegorici condizioni di maggiore sicurezza possibile pur nella tipicità storica dell’evento carnevalesco e dell’animazione popolare che loconnota nel momento del getto;
DATO ATTO inoltre che persiste anche l’abitudine nell’ambito delle manifestazioni carnevalesche dell’uso di bombolette spray che emettono sostanze schiumogeni e/o filanti;
RILEVATO che l’uso di tali sostenze rende il manto stradale scivolano con relativo pericolo dei partecipanti;
VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Visto il vigente Statuto Comunale; Vista la L.n.241/1990; Visto l’art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010; Viste le note della Prefettura di Pesaro Urbino sotto indicate relative all’art.54 del D.Lgs.n.267/2000: Ordinanza numero 2 del 19/01/2016 pag. 2 11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002 24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002 8/01/2015 prot.n.408/2014 PEC Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro Urbino in data 18/01/2015 come in atti del Gabinetto del Sindaco ed informalmente riscontrata; ORDINA E’ fatto divieto di usare ombrelli per la raccolta del getto di dolciumi nel corso delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale di Fano 2016 previste per i giorni 24-31 gennaio e 7 febbraio 2016 (nonché per eventuali date successive di recupero per eventi atmosferici avversi); E’ fatto divieto di usare bombolette spray durante tutte le manifestazioni pubbliche relative al Carnevale di Fano 2016; I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art.650 del codice penale, nelle sanzioni di cui all’art.7bisdel D.Lgs.n.267/2000.
DISPONE 1. che il Corpo di Polizia Municipale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza; 2. di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle altre forze dell’ordine nella verifica del rispetto della presente ordinanza; 3. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità: – Prefettura di Pesaro e Urbino; – Questura di Pesaro e Urbino; – Comando Provinciale dei Carabinieri; – Comando Provinciale della Guardia di Finanza; – Comandante dei Carabinieri di Fano; – Dirigente del Commissariato P.S. di Fano; – Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano. 4. che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell’art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale
INFORMA che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. E’ ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.
IL SINDACO Massimo Seri
