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Emergenza Covid-19, ordinanza del sindaco Seri su funzionamento di uffici comunali, polizia locale e Aset

IL SINDACO
VISTO il D.L.n.6/2020 con particolare riguardo all’art.1, comma n.2 lett.K e lett. O) nonchè a quanto previsto al comma n.2 in ordine ai poteri del Sindaco previsti dall’art.50 del D.Lgs.n.267/2000 anche quale autorità sanitaria locale;
VISTO il DPCM 11/03/2020 con particolare riguardo all’art. 1, comma n.6 ove si prevede che debbano essere individuate le “attività indifferibili da rendere in presenza” svolte dalle pubbliche amministrazioni soggette a tale speciale disciplina per ridurre il contagio COVID -19;
VISTE le circolari del Dirigente del “Servizio Personale” del Comune di Fano del 2/03/2020 e del 9/03/2020 in ordine alla gestione organizzativa e del rapporto di lavoro in base all’emergenza COVID – 19;
DATO ATTO che l’individuazione delle “attività da rendere in presenza” viene demandato alle singole pubbliche amministrazioni senza specificare formalmente la portata oggettiva di tale definizione e senza coinvolgimento dell’autorità prefettizia;
DATO ATTO che l’atto organizzativo richiesto esula dalle competenze gestionali dirigenziali in quanto riferito alla valutazione politico – amministrativa in atto generale di organizzazione che incide direttamente sulle modalità di esercizio degli uffici e servizi comunali nonchè di ASET spa in ragione di esigenze di salute pubblica;
VISTO il rapporto “in house” che connota il controllo comunale nei confronti di ASET spa; ritenuto che la stessa sia una pubblica amministrazione in senso oggettivo fermo restando le relative peculiarità soggettive di natura societaria;
RITENUTO di dover individuare gli uffici e servizi comunali in ordine alle “attività indifferibili da rendere in presenza”; rilevato che dette attività siano tipicamente riferibili ai servizi resi in modo frontale a favore di cittadini ed imprese mentre numerosissime attività di “back office” possono ben essere mantenute con funzionalità minimale mediante il ricorso alle ferie ovvero al lavoro agile;
rilevato che sussistono anche attività indifferibili che, pur non essendo rivolte direttamente all’utenza, si qualificano per il profilo essenziale ed indifferibile; rilevata la specialità dei dipendenti addetti, in base all’ordinamento della protezione civile (COC), alle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza nonchè i particolari doveri imposti alla Polizia Locale;
CONSIDERATO che il DPCM del 9/03/2020 consente gli spostamenti solo per esigenze di lavoro, di salute oppure “situazioni di necessità”; VISTA, al riguardo, la nota Prefettizia del 8/03/2020 in Ordinanza numero 8 del 12/03/2020 pag. 2 cui si fornisce una prima spiegazione circa le “situazioni di necessità”; rilevato che l’accesso fisico agli uffici e servizi comunali sia conseguentemente consentito solo per motivi indifferibili atti a tutelare UN DIRITTO PRIMARIO NON ALTRIMENTI EFFICACEMENTE TUTELABILE (per valorizzare tale orientamento interpretativo occorre fare riferimento, per quanto ci occupa in ambito comunale, ai diritti costituzionalmente garantiti come ad esempio: diritti civili in genere, diritto al lavoro, diritto alla casa, difesa in giudizio, diritti di cittadinanza, diritti politici, servizi cimiteriali, diritti patrimoniali connessi alla libertà d’impresa, assistenza a persone fragili, ambiente, cura degli animali di affezione ecc..); pertanto le norme fanno divieto a chiunque di recarsi presso gli uffici comunali se non per gravi ed improcrastinabili motivi personali o familiari;
RITENUTO che l’accesso fisico agli uffici e servizi comunali debba essere ridotto evitando code ovvero assembramenti incontrollabili in violazione delle incisive regole governative atte a ridurre la diffusione del contagio; a tal riguardo si reputa necessario che l’accesso fisico agli uffici e servizi per le attività amministrative indifferibili da parte di terzi debba avvenire esclusivamente tramite accesso programmato ed appuntamento;
VISTA la L.n.241/1990
VISTO IL D.Lgs.n.165/2001
VISTO il D.Lgs.n.267/2000
VISTO lo STATUTO COMUNALE
VISTO il REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

ORDINA
1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le “attività indifferibili da rendere in presenza” sono i seguenti:
a) UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dal 08/03/2020)
b) UFFICIO ANAGRAFE
c) STATO CIVILE
d) SIC
e) PROTOCOLLO
f) SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI);
g) LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE – CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI – INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI – ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONTINUITA’ DEI CANTIERI)
h) MESSI COMUNALI
ì) SUAP – SUAE (ambito definito dal relativo dirigente)
l) SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI
m) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)
n) ATTIVITA’ E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA (secondo ordini della funzione COC “CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA”);
1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e con reperibilità per contatto h.24; compatibilmente con i primari doveri di servizio è possibile usufruire di alcuni giorni di ferie;
1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento;
1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità anche con possibile riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi dirigenti / posizioni organizzative vicarie;
1.4 la forza lavoro e l’organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di “attività indifferibili da rendere in presenza” è determinata dai relativi dirigenti e posizioni organizzative vicarie in consistente riduzione ma non sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità;
1.5 devono comunque essere assolte le attività relative al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi connessi nonchè le attività amministrative in materia di servizi generali e di personale nonchè finanziari correlate a scadenze improrogabili di legge;
1.6 deve essere garantita l’apertura ed il controllo delle sedi comunali;
1.7 la POLIZIA LOCALE dovrà organizzarsi riducendo al minimo i giorni di ferie in quanto, in ragione dei doveri di servizio connessi alla gestione dell’emergenza, deve tendenzialmente assicurare la completa forza di impiego anche in via straordinaria privilegiando, in caso di necessità ed in conformità alle direttive prefettizie, i servizi esterni; lavoro agile correlatamente vietato anche per il personale amministrativo assegnato alla struttura dirigenziale ma non appartenente al Corpo di Polizia Locale;
2. I dirigenti provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo la forza lavoro di impiego dei dipendenti privilegiando la concessione delle ferie nonchè in subordine, ove utile e produttivo, il lavoro agile secondo le direttive del dirigente del “Servizio Personale”; assicurano nei casi di assenza fisica di personale un servizio di ricezione telefonica degli utenti attivo in orario di apertura al pubblico in lavoro agile anche a rotazione;
3. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati, secondo le disponibilità, di mascherine e disinfettanti adeguati; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali;
4. L’operatività dei servizi svolti da ASET spa non deve subire alcuna diminuzione in ragione del profilo marcatamente essenziale delle relative attività (igiene urbana, verde pubblico, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, farmacie, distribuzione GAS); Il Presidente di ASET spa, sentiti il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, individua “le attività indifferibili da rendere in presenza” riducendo al minimo la forza lavoro degli uffici, ma non dei servizi operativi di cui sopra, in modo analogo a quanto disposto per quelli comunali; in particolare dovrà essere garantita con puntualità, in ogni modo, la raccolta differenziata e dovranno essere assunte tutte le iniziative atte a mantenere un adeguato livello igienico della città pur in eventuale carenza d’organico; il CRD in ragione degli assembramenti verificatesi e tenuto conto che non risulta al momento essenziale nell’ambito del servizio di igiene ambientale può essere
chiuso sino a nuovo ordine;
5. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell’art.650 del codice penale; l’accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell’ordine;

6. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli “interessi legittimi” nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del DPR 1199/1971; in relazione ai “diritti soggettivi” di applica l’art.63 del D.Lgs.n.165/2001;
7. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed è valida sino al 25/03/2020 salvo diverso ordine; la stessa è pubblicata continuativamente all’albo pretorio sino al 25 marzo 2020 notiziando i dirigenti e le p.o. vicarie comunali nonchè ASET spa; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.
IL SINDACO
Massimo SERI

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