Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM ,
IN VIGORE DAL 05/11 FINO AL 03 /12
PUNTI PRINCIPALI E TESTO
Dato l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid19, il presidente del Consiglio ha emanato un nuovo DPCM in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre.
L’intensificarsi delle limitazioni dipenderà dal livello di allerta dei singoli territori: verde, arancio o rosso e verrà disposto con apposite ordinanze attuate dal Ministero della Salute sentite le Regioni interessate, con verifica ogni 15 giorni.
LIVELLO VERDE. Sintesi misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale in aggiunta a quanto già previsto da DPCM precedente dalle 22.00 alle 5.00 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze; per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati; sospese mostre e servizi museali didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine sospensione concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
Per ciò che concerne le zone verdi, in aggiunta a quanto disposto dal precedente Dpcm, l’art. 1 comma 9, lettera ff) dispone che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicutato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio contagio.
Inoltre nelle giornate festive e prefestive SONO CHIUSI gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
LIVELLO ARANCIO. Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3) e da un livello di rischio alto vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze sospese nell’intero arco della giornata le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
LIVELLO ROSSO (lockdown). Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto. vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e tutte quelle non comprese nell’allegato 24 dei servizi alla persona.
Testo integrale del Dpcm : http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf