“I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, consiglieri comunali del gruppo “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO CHE
– In data 29 novembre 2016, il Comune di Fano ha rilasciato a una ditta operante nel settore della torrefazione di caffè il Titolo Unico n. 182/2016, per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione ad un capannone industriale in zona ex zuccherificio, finalizzati
all’avvio della predetta attività;
– Con determinazione dirigenziale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1858 del 7 dicembre 2016, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della stessa ditta;
– Nel Piano Regolatore Generale attualmente vigente, la scheda tecnica del comparto ST3_P06, all’interno del quale è localizzato lo stabilimento, prevede in modo esplicito che “è vietato l’insediamento di industrie insalubri di I e II classe di cui al D.M. 05/09/1994
(«elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie») e s.m.i.”;
– Ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 settembre 1994, le torrefazioni di caffè sono classificate come industrie insalubri di II classe;
– Da pubbliche dichiarazioni apparse di recente sulla stampa locale, l’azienda ha annunciato ulteriori ampliamenti con la realizzazione di nuovi impianti nell’area già occupata e in alcuni capannoni accanto all’attuale sede;
– Tali intendimenti, qualora avallati dagli enti competenti, sembrerebbero divergere non solo dalle norme sopra richiamate, ma anche dalle scelte urbanistiche contenute nel nuovo PRG, appena presentato, che prevede per quell’area non più attività produttive ma
destinazioni residenziali, terziarie e scolastiche;
PRESO ATTO CHE
– Lo stabilimento classificato come insalubre (ovvero, per definizione del vocabolario Treccani, “nocivo alla salute”) confina con una scuola primaria e si trova nelle adiacenze di una zona residenziale, di un parco pubblico e di una chiesa, in prossimità tra l’altro di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico come la foce del Metauro;
– La problematicità della collocazione era stata rilevata, in sede di parere ai fini del rilascio dell’AUA, dall’ASUR e dall’U.O. Ambiente del Comune di Fano;
– Nel verbale della conferenza di servizi del 28 novembre 2016, finalizzata al rilascio della AUA, si legge che il Comune di Fano “in riscontro alla richiesta di parere urbanistico-
edilizio, igienico-sanitario e sull’impatto acustico” ha prodotto una nota che “non reca dettagli circa la sussistenza di profili di contrasto tra tale scenario logistico e le previsioni urbanistiche del PRG e delle NTA”;
VISTO CHE
– L’articolo 216 del Regio Decreto 1265/1934 impone a chi intenda “attivare una fabbrica o manifattura” compresa nell’elenco delle industrie insalubri, di darne avviso per iscritto quindici giorni prima al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della
salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele;
CONSIDERATO CHE
– Non è ancora pervenuto alcun riscontro formale alla richiesta di accesso agli atti relativi alle autorizzazioni di cui alle premesse, protocollata in data 3 maggio u.s., in violazione dei termini previsti dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
Comunale;
– Dalla stampa locale si apprende che è stato presentato, da parte di alcuni residenti nella zona ex zuccherificio, un esposto in procura e presso le amministrazioni coinvolte;
INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE
• Per quali motivi l’Amministrazione non abbia rilevato, in sede di espressione del parere nell’ambito della conferenza di servizi, il divieto di insediamento di industrie insalubri nel comparto di cui alle premesse;
• Per quale motivo sia stato rilasciato il predetto titolo unico, funzionale all’esercizio di un’attività definita insalubre dal DM 5 settembre 1994, sebbene la scheda tecnica di comparto in cui ricade il fabbricato industriale preveda espressamente il divieto di
insediamento di industrie insalubri di I e II classe di cui al D.M. 05/09/1994;
• Se la comunicazione di cui all’articolo 216 del R.D. 1265/1934 sia stata effettuata e se a seguito della stessa siano state assunte eventuali determinazioni nell’interesse della salute pubblica;
• Se, oltre al titolo edilizio richiamato in premessa, ne siano stati rilasciati o siano in corso di rilascio altri ulteriori e successivi;
• Quali iniziative intendano assumere al fine di ripristinare l’effettiva osservanza del divieto in oggetto”.
